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Lunedì 19/10/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: imposta di registro in misura fissa



L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale del decreto previsto dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, precisando i criteri per individuare la misura dell’imposta di registro applicabile.

Il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente è soggetto all’imposta di registro in misura fissa. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 10 del 14 ottobre 2026, che esamina il trattamento fiscale del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

L’intervento affronta una questione sulla quale erano emersi orientamenti non uniformi tra i Tribunali: da un lato, l’assoggettamento del decreto all’imposta di registro e, dall’altro, l’individuazione della misura applicabile, fissa oppure proporzionale.

Le ragioni dell’imposta in misura fissa



Nel proprio esame, l’Agenzia richiama l’articolo 37 del DPR 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro, TUR), che disciplina l’assoggettamento a imposta degli atti dell’autorità giudiziaria, e l’articolo 8, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Quest’ultima disposizione prevede l’imposta proporzionale dell’1% per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, mentre stabilisce l’imposta in misura fissa per gli atti che non recano trasferimenti, condanne o accertamenti di diritti di tale natura.

A sostegno della propria conclusione, l’Agenzia richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 17174 del 1° giugno 2026, secondo cui il decreto di esdebitazione produce l’effetto giuridico di rendere inesigibili i crediti insoddisfatti nei confronti del debitore, senza estinguere i rapporti obbligatori. Restano inoltre impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

L’esdebitazione del debitore incapiente, disciplinata dall’articolo 283 del CCII, presenta analoghi profili quanto agli effetti del beneficio, pur in presenza di presupposti e procedure specifici. Il decreto accerta infatti le condizioni soggettive del debitore e gli attribuisce lo status di soggetto esdebitato. Il vantaggio economico derivante dall’inesigibilità dei crediti non deve essere confuso, pertanto, con l'oggetto dell’accertamento giudiziale.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate



Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia conclude che il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente rientra tra gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti all’imposta di registro ai sensi dell’articolo 37 del TUR.

Poiché il provvedimento non dispone trasferimenti, non reca condanne e non accerta diritti a contenuto patrimoniale, trova applicazione l’articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/1986. Il decreto deve pertanto essere assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, anziché a quella proporzionale.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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